È stato pubblicato dall’INAIL il nuovo modello OT23 2021 con il quale le aziende possono ridurre il tasso medio delle tariffe Inail in base agli interventi di prevenzione effettuati nell’anno 2020. Il modello OT23 ha sotituito il vecchio modello OT24 dal 2019.
Le aziende che hanno apportato degli interventi migliorativi nel campo della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli già previsti da normativa, possono compilare tale modello per richiedere la riduzione del tasso INAIL.
Le migliorie, effettuate nell’anno precedente a quello della domanda, devono essere documentabili e inoltrate insieme al modello OT23 entro la data del 1 marzo 2021.Tutte le migliorie apportate e documentabili danno all’azienda un punteggio e il minimo per poter richiedere le agevolazioni è di 100 punti.
I 6 campi d’azione in cui si suddividono gli interventi di miglioramento sono i seguenti:
A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Riportiamo di seguito dei suggerimenti riguardo alcune delle misure realizzabili entro il 31/12/2020 che possono aiutare a concorrere al raggiungimento del punteggio minimo necessario di 100 punti.
A-1 AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Possono rientrare in tale casistica l’acquisto di sistemi di rilevazione e analsi dell’ossigeno e gas tossaci installati o eventuali sistemi per l’accesso in sicurezza (es. verricello manuale) in presenza di particolari locali od ambienti classificati come “spazi confinati”. Ad esempio: locali interrati per impianti tecnologici (pompe antincendio, impianti di processo), silos di impianti produttivi. Rientra in tale punto anche l’attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.
A-2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
Possono rientrare in tale casistica l’acquisto di sistemi antincaduta (es. linea vita) da installarsi sulla copertura di edfici o scale fisse per l’accesso occasionale a postazioni di lavoro elevate di cui l’azienda abbia la disponibilità giuridica.
A-4 PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
Possono rientrare in tale casistica:
adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e di attuazione delle misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati;
adozione di una delle buone prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
F GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Possono rientrare in tale casistica:
acquisto di un defibrillatore ed erogazione della specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation) per aziende nelle quali non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore;
effettuazione della prova di evacuazione almeno una volta l’anno con verifica dell’esito, limitamente ad aziende ove sono occupati meno di 10 lavoratori.
Contattaci per verificare quali degli interventi possono essere realizzati per la tua azienda o per una consulenza per la redazione della documentazione necessaria.